Trans Fast Financial Services, S.A. E.P. (di seguito, “Trans Fast”, o l'”Entità”), debitamente iscritta nei Registri della Banca di Spagna con il numero 6813, è una società che rimane regolamentata dal Regio Decreto-Legge 19/2018, del 23 novembre, sui servizi di pagamento e altre misure urgenti in materia finanziaria (di seguito, “Legge RD 19/2018”).
Allo stesso modo, e in conformità con le disposizioni della legge 44/2002, del 22 novembre, sulle misure di riforma del sistema finanziario, e dell’ordinanza ECO/734/2004, dell’11 marzo, sui servizi e i servizi di assistenza alla clientela e sul mediatore della clientela degli istituti finanziari, modificata dall’ordinanza ECE/1263/2019, del 26 dicembre, sulla trasparenza delle condizioni e degli obblighi di informazione applicabili ai servizi di pagamento e che modifica l’ordinanza ECO/734/2004, dell’11 marzo, relativa ai servizi e ai servizi di assistenza alla clientela e all’ombudsman dei clienti degli istituti finanziari e altri, e in conformità con la legge 7/2017, del 2 novembre, che recepisce nel diritto spagnolo la direttiva 2013/11/UE del 21 maggio 2013 sulla risoluzione alternativa delle controversie in materia di consumo, è intenzione dell’Ente redigere il presente Regolamento per la Difesa del Cliente (di seguito, il “Regolamento”), al fine di garantire un’adeguata protezione agli utenti che contrattano i servizi Trans Fast.
Pertanto, il presente Regolamento mira a regolamentare il funzionamento del Servizio Clienti in modo sistematico e completo, garantendo un facile accesso da parte dei clienti al sistema di reclamo, nonché un agile trattamento e risoluzione dei reclami e dei reclami da essi presentati.
Articolo 1. Scopo, ambito di applicazione e definizioni.
Il presente Regolamento disciplina il Servizio di Assistenza Clienti di Trans Fast (di seguito, il “SAC”), il cui scopo sarà quello di assistere e risolvere i reclami e i reclami presentati dai suoi clienti in conformità con l’Ordinanza del Ministero dell’Economia, ECO/734/2004, dell’11 marzo 2004, sui dipartimenti e i servizi di assistenza clienti e il mediatore dei clienti degli Istituti Finanziari (di seguito l'”Ordine”).
Il regime di protezione e difesa di cui al presente regolamento si applica a tutte le persone fisiche o giuridiche; Spagnoli o stranieri, debitamente identificati, nella loro qualità di utenti dei servizi di trasferimento di denaro forniti da Trans Fast.
Ai fini del presente regolamento si intende per:
Reclamo: quelli presentati dagli utenti dei servizi finanziari per ritardi, disattenzione o qualsiasi altro tipo di azione carente osservata nel funzionamento degli istituti finanziari contro i quali viene presentato il reclamo.
Reclamo: quelli presentati dagli utenti dei servizi finanziari che rivelano, con l’obiettivo di ottenere la restituzione del loro interesse o diritto, fatti specifici riferiti ad azioni o omissioni degli istituti finanziari denunciati che rappresentano un pregiudizio agli interessi o ai diritti della persona che li compie e che derivano da presunte violazioni da parte dei soggetti denunciati, delle norme in materia di trasparenza e tutela dei consumatori o delle buone pratiche e usi finanziari.
Articolo 2. Rapporti con la Direzione Entity Conduct della Banca di Spagna.
Il CAS sarà competente a rispondere ai requisiti che il Dipartimento Conduct of Institutions della Banca di Spagna rivolge all’istituzione.
Articolo 3.Designazione.
Il Responsabile del Servizio Clienti deve essere una persona di onorabilità commerciale e professionale, con adeguate conoscenze ed esperienze per svolgere le proprie mansioni. Ecco perché:
Tale designazione è debitamente comunicata dall’istituzione al dipartimento di condotta delle istituzioni della Banca di Spagna.
Articolo 4. Durata del mandato.
Il mandato del titolare del CAS sarà a tempo indeterminato, mantenendo pieno vigore ed effetto; fatte salve le disposizioni dell’articolo 6 del presente regime.
Articolo 5. Cause di incompatibilità e ineleggibilità.
Le cause di incompatibilità e di ineleggibilità alla carica di titolare di ZSC sono quelle che:
Il presente Regolamento riguarderà tutti i reclami richiesti al SAC per il trattamento e a condizione che non siano stati precedentemente risolti dall’Ente.
I reclami e le pretese possono essere presentati, di persona o mediante rappresentanza, su supporto cartaceo o con mezzi informatici, elettronici o telematici, a condizione che questi consentano la lettura, la stampa e la conservazione dei documenti.
La procedura inizierà con la presentazione di un documento attestante:
L’attore deve fornire, insieme al documento di cui sopra, le prove documentali in suo possesso su cui si basa la sua denuncia o domanda.
I reclami e le richieste possono essere presentati al Servizio Clienti, presso qualsiasi filiale aperta al pubblico dell’entità, nonché all’indirizzo di posta elettronica fornito a tale scopo.
I recapiti del CAS sono riportati nell’allegato unico del presente regolamento.
Una volta ricevuto il reclamo o il reclamo da parte dell’ente, nel caso in cui non sia stato risolto a favore del cliente dalla filiale o dal servizio oggetto del reclamo o del reclamo, verrà inoltrato al Servizio Clienti, a seconda dei casi in conformità con il presente regolamento.
In ogni caso, la ricezione deve essere confermata per iscritto e la data di presentazione deve essere registrata ai fini del calcolo del termine.
Una volta che il reclamo o la domanda è stato ricevuto dall’organismo competente per il suo trattamento, il fascicolo sarà aperto.
Il reclamo o la domanda devono essere presentati una sola volta dalla parte interessata e non possono essere ripetuti dinanzi a diversi servizi dell’Entità.
Se l’identità del richiedente non è sufficientemente accreditata, o i fatti oggetto del reclamo o del reclamo non possono essere chiaramente stabiliti, il firmatario sarà tenuto a completare la documentazione presentata entro dieci (10) giorni di calendario, con l’avvertenza che in caso contrario, il reclamo o il reclamo saranno presentati senza ulteriore elaborazione.
Nel caso in cui il richiedente presenti la documentazione oltre il termine precedentemente stabilito, verrà aperta una nuova pratica e la procedura ricomincerà.
Il termine utilizzato dal richiedente per correggere gli errori di cui al paragrafo precedente non è incluso nel calcolo del periodo di quindici (15) giorni lavorativi di cui all’articolo 18 del presente regolamento.
Quando viene a conoscenza del trattamento simultaneo di un reclamo o di una domanda e di un procedimento amministrativo, arbitrale o giudiziario sulla stessa questione, deve astenersi dal trattare il primo.
Il SAC può ottenere dal denunciante e dai vari servizi di Trans Fast interessati tutti i dati, i chiarimenti, le relazioni o le prove che ritiene pertinenti per prendere la sua decisione.
Se, in considerazione del reclamo o della domanda, l’Ente rettifica la propria situazione nei confronti del ricorrente in modo soddisfacente per quest’ultimo, deve darne comunicazione all’autorità competente e giustificarla con documentazione, salvo espressa rinuncia da parte dell’interessato. In tali casi, il reclamo o la richiesta di risarcimento saranno presentati senza ulteriore elaborazione. Le parti interessate possono ritirare i loro reclami e reclami in qualsiasi momento. Il recesso comporterà l’immediata conclusione della procedura per quanto riguarda il rapporto con l’interessato. Tuttavia, il CAS può accettare di continuare lo stesso nell’ambito della sua funzione di promuovere il rispetto delle norme sulla trasparenza e sulla protezione dei clienti e delle buone pratiche e usi finanziari.
Articolo 18. Termine ultimo per l’emissione della decisione finale.
Il SAC avrà un periodo di quindici (15) giorni lavorativi dal ricevimento del reclamo o del reclamo da parte di una qualsiasi delle istanze ammesse a tale scopo, come la Rete di Agenti Autorizzati o lo stesso servizio clienti Trans Fast. In situazioni eccezionali, se una risposta non può essere offerta entro quindici (15) giorni lavorativi per motivi indipendenti dalla volontà di Trans Fast, Trans Fast deve inviare una risposta provvisoria, indicando chiaramente i motivi del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il cliente dell’Entità riceverà la risposta definitiva. In ogni caso, il termine per il ricevimento della risposta finale non deve superare un (1) mese.Articolo 19. Notifica.
La decisione è sempre motivata e contiene conclusioni chiare sulla richiesta sollevata in ciascun reclamo o reclamo, sulla base delle clausole contrattuali, delle norme applicabili in materia di trasparenza e tutela dei consumatori, nonché delle buone pratiche e prassi finanziarie. Nel caso in cui la decisione si discosti dai criteri espressi in precedenti fascicoli analoghi, dovranno essere fornite le motivazioni che la giustificano. La decisione sarà notificata alle parti interessate entro dieci giorni di calendario dalla sua data, per iscritto o con mezzi informatici, elettronici o telematici, a condizione che questi consentano la lettura, la stampa e la conservazione dei documenti e soddisfino i requisiti stabiliti dalla legge 59/2003, del 19 dicembre, sulla firma elettronica. espressamente designato dal denunciante e, in mancanza di tale indicazione, con gli stessi mezzi con cui è stata presentata la denuncia o la domanda. Nel caso in cui non si sia d’accordo con la risoluzione, o in mancanza di essa, non si sia ricevuta una risoluzione della stessa entro il termine e secondo le modalità stabilite nel presente regolamento, è possibile rivolgersi ai servizi di reclamo della Banca di Spain.In caso dei Consumatori, il richiedente sarà informato che è trascorso più di un (1) anno dalla presentazione del reclamo alla ZSC o all’Ente, non può essere applicato al Dipartimento di condotta delle istituzioni della Banca di Spagna.
TITOLO V
RAPPORTO
Articolo 22. della relazione annuale.
Entro il primo trimestre di ogni anno, il SAC presenta al Consiglio di amministrazione di Trans Fast una relazione esplicativa sull’esercizio della sua funzione durante l’esercizio finanziario precedente.
L’anno fiscale di Trans Fast inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre, in modo che il primo trimestre di ogni anno sia il periodo gennaio-marzo, periodo in cui deve essere presentata la relazione annuale in conformità con il paragrafo precedente.
La relazione annuale ha il seguente contenuto minimo:
Almeno una sintesi della relazione è inclusa nella relazione annuale dell’Entità.
Articolo 23. Approvazione e modifica del regolamento.
Il presente Regolamento è approvato dal Consiglio di Amministrazione dell’Ente e soggetto a verifica da parte della Banca di Spagna.
Se ci sono modifiche allo stesso, devono essere sottoposte all’approvazione e alla verifica di quelle indicate nel paragrafo precedente.
Disposizioni finali.
Primo. In tutte le questioni non previste dal presente regolamento, si applicherà il regio decreto legge 19/2018, sui servizi di pagamento e altre misure urgenti in materia finanziaria e in conformità con l’ordinanza ECO/734/2004, dell’11 marzo, sui servizi e i servizi del servizio clienti e del mediatore dei clienti degli istituti finanziari.
Secondo. Il SAC deve agire e mantenere le misure di sicurezza delle informazioni disponibili al fine di rispettare la Legge Organica 3/2018, del 5 dicembre, sulla Protezione dei Dati Personali e la garanzia dei diritti digitali.
UNICO ALLEGATO
Per presentare i propri reclami o pretese, essi devono essere indirizzati, in prima istanza, nei modi ed entro i termini previsti dal Regolamento, a:
TRANS FAST Financial Services, S.A., E.P
Servizio clienti (SAC)
Di persona o per posta:
Sede Principale
C/ Batalla del Salado, 25
CP: 28045 Madrid
Per e-mail: sac@transfastspain.com
Attraverso il portale web: www.trans-fast.es
E in seconda istanza, e una volta esaurito il percorso del SAC, possono rivolgersi al Dipartimento di Condotta delle Istituzioni della Banca di Spagna.
Per eseguire la procedura, devi andare su:
Di persona o per posta:
Banca di Spagna
C/ Alcalá 48
28014 Madrid
Oppure tramite un modulo nell’Ufficio Reclami Virtuale www.bde.es